“ 7 3 0  /  2 0 1 3 Prorogati i termini di consegna -  ”   
I contribuenti avranno più tempo a disposizione per procedere con la consegna  del modello 730/2013, utile ai fini della dichiarazione dei redditi 2012 ai  professionisti. Slitta dal 31 maggio al 10 giugno 2013, il termine per la consegna  da parte dei contribuenti dei documenti per ricevere l’assistenza fiscale. Lo  studio consegnerà al contribuente la dichiarazione dei redditi elaborata entro il  24 giugno 2013, e non più entro il 17 giugno. Viene infine prorogata anche la  trasmissione dei modelli e del risultato contabile: la nuova scadenza slitta dal 30  giugno all’8 luglio 2013. Il nuovo calendario è stato fissato da un Decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 29 maggio 2013, in corso di  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.   Vediamo tutte le novità relative al modello 730 per il 2013. Ricordiamo che il modello 730 è quel modello che deve essere  obbligatoriamente presentato per effettuare la dichiarazione dei redditi, dedicato  dunque a lavoratori dipendenti e pensionati. In generale, possiamo già anticipare che le aliquote Irpef dell’anno 2012 e le scadenze per l’anno 2013 sono rimaste  sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti. C’è invece una proroga di  cui tener conto per tutti coloro i quali presentano la dichiarazione dei redditi per il  tramite del sostituto d’imposta. Ma vediamo tutti i dettagli relativi al modello 730  2013. Modello 730 anno 2013:le date di scadenza  Il modello 730 va compilato e consegnato entro il 10 giugno 2013, e non più  entro il 31 maggio, se il modello è presentato al Caf o a un professionista  abilitato. Contestualmente alla presentazione del modello 730, il contribuente  presenta anche il modello 730-1 contenente la scelta di destinazione dell’8 e 5  per mille. Il Centro di assistenza fiscale rilascia il modello 730-2 una ricevuta  dell’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi e della busta  contenente la scelta di destinazione. Entro il 24 giugno 2013, e non più entro il  17 giugno, lo studio rilascia copia del modello 730 2013 presentata all’Agenzia  delle Entrate.   Modello 730 anno 2013: rimborsi e trattenute a partire dal mese di luglio 2013. I lavoratori riceveranno rimborsi o trattenute in busta paga. Il prospetto di  liquidazione, contenente il dettaglio delle cifre da ricevere o da pagare, viene  trasmesso dal Caf o dal professionista al proprio datore di lavoro o all’ente  pensionistico. Ne consegue che il sostituto d’imposta opera le trattenute  dell’Irpef e delle addizionali o i rimborsi Irpef direttamente sulla busta paga del  mese di luglio 2013. Il lavoratore potrà optare per una rateizzazione delle  imposte da pagare. In caso di rateizzazione di saldo e acconti nel mese di luglio  è trattenuta la prima rata.   Le altre rate, con la maggiorazione dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle  retribuzioni successive, quindi la busta paga da agosto 2013 in poi. Diverso il  caso dei pensionati: questi ricevono rimborsi o trattenute a partire da agosto o  settembre 2013. Nel caso dei pensionati le trattenute o i rimborsi dell’Irpef e  addizionali regionali e comunali, come da risultanze del modello 730-3 prospetto  di liquidazione consegnato dal Caf o dal professionista abilitato, sono applicate  dall’Inps, o da altro ente previdenziale, a partire dalla rata di pensione del mese  di agosto o del mese di settembre. Modello 730: le novità per il 2013. Vediamo di seguito le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi  modello 730 anno 2013: non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU,  sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario  continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi; non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU,  sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato  d’uso gratuito; chi presta l’assistenza fiscale esporrà nel prospetto di liquidazione  l’ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto già assoggettati  ad Imu. Tale importo potrà assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni  previdenziali e assistenziali; per gli immobili esenti dall’IMU, anche se non locati o non affittati,  continuano ad applicarsi, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. La  presenza di una causa di esenzione dall’IMU va evidenziata nel quadro  dei terreni (colonna 9) e nel quadro dei fabbricati (colonna 12);  il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione  è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5  per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35  per cento. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse  storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento;  se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è  concesso in locazione, nel quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, va  indicato il codice di utilizzo ‘11′ (locazione in regime di libero mercato) o il  codice ‘12′ (locazione a canone “concordato”);  i soci di società semplici indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari  risultanti dal modello Unico Società di Persone 2013, riportando nella  colonna 2 (Titolo) del quadro A il codice 5 e/o 10 e nella colonna 2 del  quadro B (Utilizzo) il codice 16 e/o 17;  i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera,  imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati  indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a  C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi  percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale  terrà conto, per l’anno 2012, della sola parte di reddito eccedente 6.700  euro, mentre per il calcolo dell’acconto Irpef dovuto per il 2013 verrà  considerato l’intero ammontare del reddito percepito; per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio  sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La  stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al  ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è  stato dichiarato lo stato di emergenza.  da quest’anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età  non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5  o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile  in 10 quote annuali; la detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al  risparmio energetico degli edifici, è prorogata al 30 giugno 2013 ed è  estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua  tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di  acqua calda sanitaria; è possibile destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef alla  Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale  o alla Chiesa apostolica in Italia; è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di  1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra  arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale,  dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi  giorni e della Chiesa Apostolica in Italia; i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del  Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di  responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo  solo per la parte che eccede 40 euro;  i dati relativi agli acconti per l’anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi  derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati  nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1. 
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